MTM n°22
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 8 - Numero 1 - gen/apr 2009
Dibattito - adozioni
 






Anno 8 - Numero 1
gen/apr 2009

 

Un iter complesso, tempi a volte molto lunghi e motivazioni fortissime: questo il bagaglio dei futuri genitori adottivi. Un tesoro da proteggere e in cui perseverare, sempre e solo nell’interesse del minore


Viene stabilita la capacità della coppia in questione di accogliere un bambino, allevarlo, mantenerlo economicamente e moralmente, educarlo e prendersene cura a tutti gli effetti




Adozioni Nazionali

a cura del Tribunale dei Minori
www.tribunaledeiminori.it

L'adozione ha lo scopo esclusivo di assicurare a un minore in stato di abbandono una famiglia. Centrale, quindi, nell’assegnazione del bambino alla famiglia, così come nelle varie fasi dell’iter che si concluderà con il procedimento adottivo, l’interesse unico ed esclusivo del minore. Conditio sine qua non perché un minore sia dichiarato “adottabile” è la certificazione dello stato di abbandono.
L’iter per adottare un minore comincia con la presentazione da parte degli aspiranti genitori della domanda di adozione, da presentare al Tribunale per i Minorenni di pertinenza per il proprio Comune di residenza. La domanda, che ha validità 3 anni ed è rinnovabile, va accompagnata dai seguenti documenti: certificato di nascita dei richiedenti, stato di famiglia, dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi, certificato di buona salute accertato dal medico di base, modello 101 o 740 o busta paga, Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti, Dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi. La domanda di adozione dovrà contenere anche indicazioni sull’eventuale disponibilità da parte dei coniugi ad adottare due o più fratelli e può essere presentata a più di un Tribunale, purché espressamente indicato. È consigliabile, tuttavia, consultare il Tribunale per i Minorenni di pertinenza per accertarsi di eventuali variazioni nella documentazione necessaria, prima di procedere.
Veniamo ai requisiti: per poter presentare la domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni, la coppia deve essere in possesso di alcuni requisiti prescritti dalla legge. Innanzitutto possono fare domanda i coniugi che siano sposati da 3 anni in modo stabile e continuativo. In alternativa, il periodo del matrimonio può essere più breve purché sia stato preceduto da un periodo di fidanzamento di almeno 3 anni. Tra i coniugi non deve sussistere alcuna separazione, neanche di fatto, negli ultimi 3 anni. Una considerazione fondamentale riguarda l'età: tra il minore e il genitore adottivo deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45. Questo limite può essere superato dalla legge nel caso la mancata adozione per cause legate all’età comporti un danno grave al minore. Se uno solo dei due coniugi supera l'età massima l'adozione è ancora possibile a patto che l'età non sia maggiore di 10 anni rispetto al limite. Infine, i coniugi devono essere idonei al mantenimento materiale e morale del figlio adottivo. Tale capacità verrà indagata dai servizi socio assistenziali degli enti locali.
Una volta esaminata la domanda di adozione dei coniugi, infatti, il Tribunale disporrà per l’accertamento dell’idoneità della coppia. Si tratta di una fase delicata perché volta a stabilire la capacità della coppia in questione di accogliere un bambino, allevarlo, mantenerlo economicamente e moralmente, educarlo e prendersene cura a tutti gli effetti. A tal fine, verranno indagati l’ambiente sociale ed affettivo della coppia, le motivazioni che sostengono l’adozione, la situazione personale dei coniugi… Le indagini vengono compiute dai servizi socio assistenziali degli enti locali in collaborazione con le unità sanitarie locali, che hanno 120 giorni [prorogabili una sola volta] di tempo per espletarle, dal momento dell’invio della documentazione da parte del Tribunale per i Minorenni agli Enti Locali. Il periodo di indagine si conclude con una relazione finale che gli Enti Locali inviano al Tribunale per i Minorenni. Il giudice valuterà i dati raccolti e sulla base della relazione stabilirà o meno l’idoneità della coppia all’adozione. Qualora la coppia sia idonea, sarà il Tribunale stesso a scegliere tra tutte le coppie risultate idonee quella più adatta al minore adottabile per poi disporre, mediante ordinanza del giudice, per l’affidamento preadottivo. Si tratta di un periodo di “prova” della durata di un anno, per permettere sia ai coniugi sia al minore di valutare la convivenza e la positività del loro incontro. Può essere prorogato per un altro anno o interrotto se si verificano gravi difficoltà nella convivenza. In questo caso, ovviamente, il procedimento adottivo si interrompe per poi ricominciare eventualmente nel caso di affiancamento ad un altro minore. Se invece l’anno di affidamento preadottivo si conclude con esito positivo, il Tribunale per i Minorenni può disporre per il decreto di adozione, sempre che sussistano le condizioni previste per legge e con il consenso del minore che abbia superato i 14 anni [può essere sentito anche il maggiore di 12 qualora ritenuto opportuno dal giudice]. A questo punto, l’iter per l’adozione si conclude: il minore diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia in questione, assumendone tutti i diritti e i doveri, nonché il cognome della famiglia. L’adozione legittimante non potrà essere revocata a meno che il minore non venga nuovamente a trovarsi in stato di abbandono.


INFORMAZIONI SUI TRIBUNALI PER I MINORENNI

Il Tribunale per i Minorenni è un organo composto da giudici togati, con funzione di primo grado in tutte le questioni amministrative, civili e penali che coinvolgono soggetti minorenni, in particolare: reati, misure rieducative, adozioni, potestà genitoriale, amministrazione genitoriale, tutela ed assistenza. Non tutte le città italiane possiedono un Tribunale per i Minorenni, che invece si trova nelle seguenti città: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Firenze, Bari, Brescia, Palermo, Genova, Ancona, Catania, Perugia, Venezia, Salerno, Catanzaro,Lecce, Cagliari, Reggio Calabria, Messina, Trieste, Potenza, Trento, L’Aquila, Caltanissetta, Sassari, Campobasso, Bolzano e Taranto.

Per chi volesse rivolgersi al Tribunale per i Minorenni competente alla propria zona di residenza, forniamo di seguito i riferimenti dei principali Tribunali italiani:
A Roma, gli uffici del Tribunale per i Minorenni si trovano in Via dei Bresciani, 32. Tel. 06 788931.
A Milano la sede del Tribunale per i Minorenni è in Via Leopardi, 18. Tel.02 46721
A Torino, Corso Unione Sovietica, 325. Tel. 011 6195701- 6195711
A Napoli, il Tribunale per i Minorenni si trova in Via Colli Aminei, 42. Tel. 081 7449111
Firenze: Via della Scala, 79. Tel. 055 267295
Cagliari: Via Dante, 1. Tel. 070 34921
Palermo: Via Principe di Palagonia 135. Tel. 091 6813067- 6817360
Tribunale per i Minorenni di Taranto: Piazza Duomo Palazzo Santachiara. Tel. 099 7343111
Reggio Calabria: Via Marsala, 13. Tel. 0965 812987
Venezia: Via Bissa [Mestre}. Tel. 041 5066101

Chi volesse approfondire l’argomento o avere informazioni più dettagliate sui Tribunali per i Minorenni italiani, è invitato a consultare il sito:
www.tribunaledeiminori.it