L’obbligo
di denuncia delle malattie professionali: responsabilità
del medico
del Prof.
Avv. G. Pellettieri
Con il decreto 27 aprile 2004 è
stato aggiornato l’elenco delle malattie professionali per
le quali è previsto l’obbligo del medico di denuncia
ai sensi dell’art.139 del Testo Unico sull’assicurazione
per gli infortuni e le malattie professionali [d.P.R.30 giugno 1965,
n.1124]. Questa denuncia è “obbligatoria per ogni medico
che riconosca l’esistenza” della malattia professionale
[così l’art.139], e deve essere inviata all’Ufficio
Ispezioni presso la Direzione regionale del lavoro competente per
territorio, che provvede, a sua volta, a trasmetterne copia all’Ufficio
del medico provinciale [IIº comma]. Tuttavia, al medico vengono
distribuiti prospetti di denuncia, da spedire anche all’INAIL
ed alla Direzione Provinciale del Lavoro: un ulteriore adempimento
burocratico, destinato ad appesantire la già difficile attività
professionale.
L’ente che riceve la denuncia non è tenuto a svolgere
indagini amministrative o ispezioni o a sollecitare inchieste giudiziarie,
né, tantomeno, ad avviare le procedure per il riconoscimento
dello status, di competenza esclusiva dell’INAIL, che, infatti,
inserisce queste denunce in una banca dati a fini statistici e di
monitoraggio.
Essendo quest’ultima la destinazione finale della denuncia,
sembrerebbe eccessiva la previsione di una sanzione penale in caso
di omesso invio [arresto sino a tre mesi o ammenda da 258 sino a
1020 euro]. Sembra, infatti, più auspicabile la previsione
di una sanzione amministrativa, così sollevando l’amministrazione
della giustizia dall’accertamento del reato.
L’obbligo di denuncia scatta solo se il medico “riconosce
l’esistenza” della malattia professionale, come dice
la norma. Dunque, non sembra chiaro se il medico debba limitarsi
ad una mera ricognizione dell’elenco delle malattie denunciabili
- e, in caso negativo, non inviare - , ovvero procedere comunque
all’accertamento della malattia e denunciarla anche se non
trovi riscontro nel relativo elenco.
Il recente ampliamento dell’elenco delle malattie professionali
sembra favorire il medico nella sua attività di riconoscimento
[il vecchio elenco risaliva al 1973!], ma, tuttavia, non lo esime
dalla responsabilità civile [nei confronti del paziente]
e penale derivanti dall’obbligo di denuncia, se ometta di
accertare la professionalità di una patologia, magari di
comune diffusione e pure ricompresa in quest’ultimo elenco
[ad esempio, congiuntivite, sindrome del tunnel carpale, ernia del
disco]. |