MTM n°13
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 4 - Numero 3 - set/dic 2005
Il punto
 


Prof. Avv. G. Pellettieri
Prof. Avv. G. Pellettieri

Anno 4 - Numero 3
set/dic 2005





L’obbligo di denuncia delle malattie professionali: responsabilità del medico
del Prof. Avv. G. Pellettieri

Con il decreto 27 aprile 2004 è stato aggiornato l’elenco delle malattie professionali per le quali è previsto l’obbligo del medico di denuncia ai sensi dell’art.139 del Testo Unico sull’assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali [d.P.R.30 giugno 1965, n.1124]. Questa denuncia è “obbligatoria per ogni medico che riconosca l’esistenza” della malattia professionale [così l’art.139], e deve essere inviata all’Ufficio Ispezioni presso la Direzione regionale del lavoro competente per territorio, che provvede, a sua volta, a trasmetterne copia all’Ufficio del medico provinciale [IIº comma]. Tuttavia, al medico vengono distribuiti prospetti di denuncia, da spedire anche all’INAIL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro: un ulteriore adempimento burocratico, destinato ad appesantire la già difficile attività professionale.
L’ente che riceve la denuncia non è tenuto a svolgere indagini amministrative o ispezioni o a sollecitare inchieste giudiziarie, né, tantomeno, ad avviare le procedure per il riconoscimento dello status, di competenza esclusiva dell’INAIL, che, infatti, inserisce queste denunce in una banca dati a fini statistici e di monitoraggio.
Essendo quest’ultima la destinazione finale della denuncia, sembrerebbe eccessiva la previsione di una sanzione penale in caso di omesso invio [arresto sino a tre mesi o ammenda da 258 sino a 1020 euro]. Sembra, infatti, più auspicabile la previsione di una sanzione amministrativa, così sollevando l’amministrazione della giustizia dall’accertamento del reato.
L’obbligo di denuncia scatta solo se il medico “riconosce l’esistenza” della malattia professionale, come dice la norma. Dunque, non sembra chiaro se il medico debba limitarsi ad una mera ricognizione dell’elenco delle malattie denunciabili - e, in caso negativo, non inviare - , ovvero procedere comunque all’accertamento della malattia e denunciarla anche se non trovi riscontro nel relativo elenco.
Il recente ampliamento dell’elenco delle malattie professionali sembra favorire il medico nella sua attività di riconoscimento [il vecchio elenco risaliva al 1973!], ma, tuttavia, non lo esime dalla responsabilità civile [nei confronti del paziente] e penale derivanti dall’obbligo di denuncia, se ometta di accertare la professionalità di una patologia, magari di comune diffusione e pure ricompresa in quest’ultimo elenco [ad esempio, congiuntivite, sindrome del tunnel carpale, ernia del disco].