MTM n°14
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 5 - Numero 1 - gen/giu 2006
Il punto
 


Prof. Avv. G. Pellettieri
Prof. Avv. G. Pellettieri

Anno 5 - Numero 1
gen/giu 2006





L’obbligo di denuncia delle malattie professionali: responsabilità del medico
del Prof. Avv. G. Pellettieri

Con la decisione n.146 del 17 gennaio 2006, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha ribadito che il medico convenzionato che non si avvale di strutture e di personale da lui direttamente organizzati, non è soggetto al pagamento dell’IRAP [Imposta Regionale sulle Attività Produttive], dal momento che non può essere equiparato al professionista che gestisce una casa di cura o che svolge un’attività di tipo imprenditoriale: un rilievo, quest’ultimo, avvalorato dal fatto che il medico di base è sottoposto ad assidui controlli da parte dell’ASL, è soggetto a precisi obblighi - ad es., aprire l’ambulatorio nella zona assegnata, osservare un orario, comunicare in anticipo il periodo di ferie -, e non può avere un numero di assistiti superiore a quello consentito.
L’assenza di una struttura organizzata e l’assoggettamento a poteri incisivi di controllo, quindi, escludono, per i giudici tributari, di qualificare l’attività del medico convenzionato come “autonomamente organizzata”, sicché l’interessato che si trovi in questa situazione potrà chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta versata e, in caso di mancato riscontro, proporre ricorso alla Commissione Tributaria.