Prassi
e Privacy.
del Prof.
Avv. G. Pellettieri
È invalsa la prassi da parte
di molti medici di base, di rilasciare, dietro richiesta telefonica
dei propri Assistiti e per venire incontro alle loro esigenze, certificazioni
mediche oltre l’orario di ricevimento e presso strutture diverse
dallo studio professionale, ma a questo adiacenti ed accessibili
tutti i giorni ed in ampia fascia oraria [ad es. portiere, bar,
fioraio etc.]. Pur comprendendo la disponibilità dei medici
a soddisfare le necessità dei propri Assistiti, è
bene tuttavia ricordare che tale condotta si potrebbe prestare ad
una serie di contestazioni.
Da un lato, infatti, questo modus operandi potrebbe configurare
una violazione delle regole deontologiche e delle norme a tutela
della privacy dell’Assistito, dall’altro, costituire
un’inosservanza alla disciplina della convenzione. Dal punto
di vista deontologico, infatti, è bene ricordare che, ai
sensi dell’art. 22 del relativo Codice, «il medico,
nel redigere certificazioni, deve valutare ed attestare soltanto
dati clinici che abbia direttamente constatato».
Inoltre, occorre tener presente che i contenuti del certificato
medico sono coperti dal segreto professionale [art. 9 Codice deontologico]
e dalla privacy [d. lgs. n. 196/2003]. Il rilascio del certificato
a soggetti diversi dall’interessato, senza il suo preventivo
consenso, potrebbe pertanto costituire anche una forma di violazione
di queste tutele. Al fine di evitare tali responsabilità,
si consiglia di farsi autorizzare appositamente e per iscritto dall’assistito
e, solo dopo aver ottenuto il consenso, procedere al rilascio a
terzi del certificato rigorosamente in busta chiusa o adeguatamente
sigillato. Non va trascurato, inoltre, che siffatta condotta potrebbe,
altresì, comportare responsabilità convenzionali che,
previo accertamento da parte dell’apposito Collegio arbitrale,
sono soggette a pesanti sanzioni. |