MTM n°18
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 6 - Numero 3 - ott/dic 2007
L’angolo
 


Prof. Giovanni Pellettieri
Prof. Giovanni Pellettieri
Prof. Ass. Diritto del lavoro. Università di Camerino


Anno 6 - Numero 3
ott/dic 2007

 

Grava sul medico un vero e proprio obbligo di informazione che si ritiene assolto quando l’informazione stessa sia dettagliata e verta sulla natura dell’intervento medico e chirurgico; sulla sua portata ed estensione; sui rischi; sui risultati conseguibili; sulle possibili conseguenze negative.


«Espressione del diritto all’autodeterminazione in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità dell’uomo, comprendente anche la consapevole adesione al trattamento sanitario»




Rapporto tra medico e paziente: il consenso informato

del Prof. Giovanni Pellettieri

medicoIl problema della responsabilità professionale del medico, una accresciuta e più sentita esigenza di tutela del malato, la rinnovata cultura sociale sul modo di intendere il rapporto medico-paziente, sono elementi fondanti del diritto al cosiddetto “consenso informato”. Questo diritto, che ha trovato riconoscimento nella nostra Costituzione, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea oltrechè in numerose leggi [ad. es. art. 33, l. 833/1978] e nel Codice di Deontologia Medica, rientra, sicuramente e come è stato più volte ribadito, nel novero dei diritti inviolabili della persona, in quanto «espressione del diritto all’autodeterminazione in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità dell’uomo, comprendente anche la consapevole adesione al trattamento sanitario».
Il paziente deve, dunque, poter decidere se vuole essere curato per una determinata malattia, ma, perché il consenso sia valido, deve essere “informato” su tutti gli aspetti e le conseguenze del trattamento richiesto. Ne consegue, dunque, che può esprimere il consenso, solo dopo aver ricevuto dal medico idonee informazioni e sufficienti elementi di valutazione in ordine al trattamento al quale sarà sottoposto ed ai rischi che ne possano derivare.
Grava, pertanto, sul medico un vero e proprio obbligo di informazione che si ritiene assolto quando l’informazione stessa sia dettagliata e verta sulla natura dell’intervento medico e chirurgico; sulla sua portata ed estensione; sui rischi; sui risultati conseguibili; sulle possibili conseguenze negative; sulla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e sui relativi rischi, nonché, da ultimo, sulla concreta situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature e al loro regolare funzionamento.
È richiesta un’informazione ancora più precisa e dettagliata in caso di interventi di chirurgia estetica, in quanto non finalizzati al recupero della salute in senso stretto.
Pertanto, l’omessa informazione può configurare, giuridicamente, una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l’Ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno ed, eventualmente, sul piano professionale, deontologico e disciplinare.
In caso di mancato ottenimento del consenso nei trattamenti invasivi, il medico può anche incorrere in sanzioni penali, per i reati di lesione personale, di violenza privata, ovvero di soppressione della coscienza e della volontà.
In ogni caso, il consenso informato deve essere, altresì, attuale, deve cioè riguardare una situazione presente e non futura. Per questo motivo, la legge non riconosce, al momento, la validità del c.d. “testamento biologico”, anche se numerose sono le iniziative, anche parlamentari, tendenti ad un siffatto riconoscimento.
La forma scritta del consenso è obbligatoria nei casi in cui l’esame clinico o la terapia medica possano comportare gravi conseguenze per la salute e l’incolumità della persona. Tuttavia è opportuna la forma scritta anche in tutti gli altri casi, perché consente al sanitario di provare, in caso di contestazione, di essere intervenuto debitamente autorizzato.
Il consenso può essere revocato in ogni momento, sempre che il paziente sia capace di intendere e di volere, e salvo - in tale ipotesi - i casi di stato di necessità che ricorrono quando, ad esempio, l’interruzione repentina del trattamento possa risolversi in un grave danno per la sua salute.
Nel caso difetti la capacità di prestare il consenso che si ravvisa nella condizione del paziente di minore età, di interdizione, di sottoposizione ad amministrazione di sostegno, di incapacità naturale, in quanto privo in tutto o in parte di autonomia decisionale ovvero di temporanea incapacità di esprimere la propria volontà, il consenso deve essere prestato dai soggetti che, per legge, sono chiamati a sostituirne la volontà [genitori, tutore etc.].