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Dott. Claudio Varrenti
Dottore commercialista,
revisore contabile iscritto
all’albo dei dottori
commercialisti di Roma
e al registro dei revisori
contabili.
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L’angolo
del commercialista
In quali casi un odontoiatra deve applicare l’Iva
sulle fatture emesse?
L’obbligo di addebitare l’Iva in fattura sorge qualora
l’odontoiatra ponga in essere operazioni al di fuori del campo della
medicina oggettiva come, ad esempio, nei casi di compensi percepiti per
docenze, per conferenze o per ricerche scientifiche.
Le prestazioni rese da un medico in sede giudiziaria in qualità
di C.T.U. o C.T.P. devono essere assoggettate ad IVA?
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con circolare
del 4/11/1992 le prestazioni in questione rientrano nella fattispecie
di cui al n°18 art. 10 D.P.R. 633/72 e, pertanto, devono qualificarsi
come “esenti”, con conseguente disapplicazione dell’imposta.
La “Tremonti–bis” specifica che tra i destinatari
dell’agevolazione rientrano i lavoratori autonomi attivi alla data
di entrata in vigore della normativa. Cosa si intende con l’attributo
“attivi”?
Si intendono coloro che hanno provveduto a presentare al competente
Ufficio delle Entrate la dichiarazione di inizio attività prevista
dall’art.35 D.P.R. 633/72 entro il 25 ottobre 2001.
Una fatturazione analitica delle prestazioni odontoiatriche può
configurare una violazione della privacy, posto che la L. 675/96 pone
tra i c.d. “dati sensibili” quelli relativi alla salute?
L’analitica specificazione delle prestazioni è un
obbligo derivante dalle norme tributarie. Il medico rilascia la fattura
al paziente e non attua alcuna divulgazione dei dati contenuti nel documento.
I quesiti possono essere inviati alla redazione di MTM all’indirizzo:
Via Ippolito Nievo, 61 – 00153 Roma,
oppure al fax 06.5882332.
La rivista si riserva di considerare solo gli spunti di interesse generale.
La soluzione dei casi presentati, pur elaborati con la massima cura, non
impegnano in nessun modo la rivista.
Si raccomanda di formulare quesiti brevi.
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