MTM n°24
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 8 - Numero 3 - ott/dic 2009
L’angolo - Il legale risponde
 


Prof. Giovanni Pellettieri
Prof. Giovanni Pellettieri
Prof. Ass. Diritto del lavoro. Università di Camerino


Anno 8 - Numero 3
ott/dic 2009

 

Nonostante la mancanza delle normative auspicate, il processo di integrazione dei pensieri delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai a uno stadio piuttosto avanzato e sono sempre di più gli esempi di Servizi sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l’utilità di tali medicine




LA MEDICINA “NON CONVENZIONALE” E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

del Prof. Giovanni Pellettieri

farmaciCOME È NOTO, e ricorrendo alla letteratura formatosi sul tema, la naturopatia [vis medicatrix naturae] è alla base di quasi tutte le tecniche terapeutiche della medicina non convenzionale: agopuntura, omeopatia, chiropratica, dipendono dalla capacità che ha l'organismo di guarire se stesso quando viene avviato nella giusta direzione. Queste tecniche agiscono sull'intero organismo; l'intervento terapeutico non si limita alla funzione alterata, ma si propone di ristabilire l'armonia fra la parte ammalata e il tutto, favorendo i processi difensivi propri dell'organismo.
La diffusione della medicina non convenzionale ha posto il problema di una sua specifica disciplina, allo scopo di garantire la salute dei cittadini, il diritto di accesso a pratiche non tradizionali, cioè alternative a quelle proposte dalla medicina “accreditata” ovvero “scientifica”.
Sul piano nazionale numerosi sono stati i tentativi per introdurre una disciplina generale della materia. Nella XV° Legislatura, infatti, si segnalano le proposte di legge del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna [n. 142/06] e di numerosi deputati [nn.1590, 874, 1990/06] e senatori [nn.447, 478, 1126, 996, 1245/06] di ogni parte politica. Il presupposto da cui muovono queste iniziative è il dovere della Repubblica di garantire il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico, “in adesione ai principi del codice di deontologia medica e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione…” Una garanzia che passa per la “Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine complementari esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria”, come recitano gli artt.1 e 2 del disegno di legge n.12245/07. In assenza di una regolamentazione nazionale, molte iniziative normative per il settore sono state promosse dalle regioni, [nei limiti espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 424/05; n. 40/06; n. 300/07; n. 93/08 e da numerose altre decisioni, anche della Cassazione, da ultimo, Cass.penale, n. 34200/07]. Esse riguardano soprattutto l’inserimento nei piani sanitari regionali [PSR], anche in accordo con gli Ordini professionali di competenza, di capitoli dedicati alle medicine complementari, alle attività di formazione e informazione e, in alcuni casi, l’approvazione di leggi regionali rivolte agli operatori non medici.
Un tavolo tematico sulle medicine complementari è istituito presso la Commissione salute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sul piano europeo, molte sono le iniziative volte ad una regolamentazione della materia: tra le altre, direttiva 92/73/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici; la risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali del Parlamento europeo, n. 75 del 29 maggio 1997, che chiede alla Commissione, qualora i risultati dei relativi studi lo consentano, di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure necessarie per favorire l'istituzione di comitati ad hoc; in tale senso si è espresso anche il Consiglio d’Europa, il quale, nella risoluzione n. 1206 del 4 novembre 1999, pur riconoscendo la preminenza della medicina convenzionale, ha affermato la necessità di un riconoscimento delle principali medicine complementari da parte degli Stati membri, allo scopo di inserirle a pieno titolo nei diversi Servizi sanitari. A tale scopo il Consiglio d’Europa ha invitato i singoli Stati membri a regolarizzare lo status di queste medicine con provvedimenti legislativi appropriati. Nonostante la mancanza delle normative auspicate, il processo di integrazione dei pensieri delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai a uno stadio piuttosto avanzato e sono sempre di più gli esempi di Servizi sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l’utilità di tali medicine e le accolgono nel loro sistema sanitario. In tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative è il concetto dell’esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e l’affermazione che nessun approccio scientifico, per quanto maggioritario, ha il diritto di discriminarne altri. Nel contempo, sono oramai numerosissimi gli esempi di ordinamenti universitari che si sono adoperati per offrire programmi didattici sia informativi che formativi su tali medicine. Da un punto di vista legislativo, la mancanza di iniziative finalizzate al riconoscimento delle medicine complementari, come auspicato a livello europeo, ha relegato i medici praticanti tali terapie a operare in una condizione di semiclandestinità: così il citato disegno di legge n.1245/07].
La WHO inizia una serie di azioni tendenti alla razionalizzazione dell’utilizzo di tali pratiche secondo criteri internazionalmente condivisi.
Il recente Congresso tenutosi in Beijing, Cina, nel novembre 2008, ha, infatti,raccomandato a tutti i Paesi di intervenire per includere la medicina tradizionale nei servizi sanitari nazionali.