Immigrazione e Assistenza Sanitaria
«Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge
è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore
le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste [cioè quando
sono la forza del debole]. Quando invece vedranno che non sono giuste
[cioè quando sanzionano il sopruso del forte] essi dovranno battersi
perché siano cambiate». Don Lorenzo Milani [1965]
di Nicoletta Alborino
LE INDICAZIONI DEL CONTESTO EUROPEO
Nel mese di settembre 2007 la Presidenza portoghese
del Consiglio dell’Unione Europea
ha promosso a Lisbona una Conferenza internazionale
dal titolo significativo: “Health
and Migration in the EU: better health for all
in an inclusive society”. «L’Unione Europea
ha bisogno e continuerà ad aver bisogno degli
immigrati, per ragioni demografiche ed
economiche. [...] Le politiche europee per
l’immigrazione hanno bisogno di essere riviste
[...] L’accesso all’assistenza sanitaria da
parte di tutti deve essere considerato come
un prerequisito per la salute pubblica in Europa
ed un elemento essenziale per il suo sviluppo
sociale, economico e politico, oltre
che per la promozione dei diritti umani. Rivolgersi
alla salute dei migranti non è solo
una giusta causa umanitaria, ma è anche un
bisogno per il raggiungimento di un miglior
livello di salute e benessere di tutti coloro che
vivono in Europa [...]». Alla fine del mese di
novembre 2007, a Bratislava l’Ottava Conferenza
dei Ministri Europei della Salute si è
conclusa con una Dichiarazione in cui si legge
che «... le misure sanitarie per i migranti
che siano ben gestite, inclusa la salute pubblica,
promuovono il benessere di tutti e possono
facilitare l’integrazione e la partecipazione
dei migranti all’interno dei Paesi ospitanti
promuovendo l’inclusione e la comprensione,
contribuendo alla coesione, aumentando
lo sviluppo». In tale prospettiva si
sottolinea l’invito, fatto precedentemente all’Assemblea
del Parlamento Europeo, con la
risoluzione 1.059 del 2006, «... di eliminare
qualunque obbligo riservato al personale sanitario
... di fare rapporto ai poteri pubblici
della presenza di immigrati irregolari».
IL CONTESTO ITALIANO
L’Italia nell’ultimo decennio ha costruito una
politica sanitaria per gli immigrati di avanguardia,
coerente con il mandato costituzionale
[art. 32] e con un sistema sanitario di
tipo universalistico ed equo [almeno sulla
carta ma spesso anche nella prassi]. Dal
1998, con il T.U. sull’immigrazione si è stabilita
la possibilità di accesso ai servizi sanitari
in una ottica estremamente inclusiva: 9
stranieri con regolare permesso di soggiorno
su 10 ha il diritto/dovere di iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale [a parità di condizioni
con i cittadini italiani] ed una parte minima
ne ha, invece, facoltà attraverso una
iscrizione volontaria. Coloro che ne sono
esclusi [turisti, uomini d’affari con soggiorni
brevi] devono avere un’assicurazione sanitaria
privata, avendo comunque sempre
garantiti gli interventi d’urgenza. Anche gli
immigrati irregolari e clandestini hanno il diritto
ad essere assistiti e non solo per l’urgenza
ma anche per le cure essenziali [cioè
quelle non gravi nell’immediato ma che se trascurate possono portare a situazioni critiche
direttamente ed indirettamente], per
interventi di prevenzione e di continuità assistenziale
[in particolare per donne, bambini
e per coloro con malattie infettive], attraverso
il codice STP [Straniero Temporaneamente
Presente]. Complessivamente, la
salute degli immigrati è migliorata, non ci sono
particolari e specifiche emergenze sanitarie,
i costi sono relativamente contenuti, il
sistema sanitario, nell’insieme, diventa più
leggibile da parte di tutti i cittadini.
Molto spesso c’è una mancanza di conoscenza
dei propri diritti da parte degli immigrati:
non sanno come accedere alle cure
urgenti e di pronto soccorso, alle cure ambulatoriali,
a quelle riabilitative e preventive
soprattutto a seguito dell’emanazione della
legge del 14 luglio 2009 n.94 che ha introdotto
una serie di modifiche alla disciplina
sull’immigrazione
Di seguito si riportano alcune informazioni
utili per poter accedere al Servizio Sanitario
Nazionale.
STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
1] REQUISITI
Hanno obbligo di iscrizione al S.S.N.:
• Stranieri regolarmente soggiornanti che
hanno in corso regolari attività lavorative
[autonome o subordinate] o sono iscritti
nelle liste di collocamento.
• Stranieri che hanno richiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi lavorativi,
familiari, per asilo politico, umanitario,
attesa adozione, affidamento, per acquisto
della cittadinanza.
L’assistenza sanitaria e quindi l’iscrizione
obbligatoria riguarda anche:
• Familiari a carico regolarmente soggiornanti
• Minori e stranieri iscritti al S.S.N.
IN PRESENZA DI TALI REQUISITI LO STRANIERO HA DIRITTO:
• Ad essere iscritto d’ufficio al S.S.N.
• All’erogazione immediata delle prestazioni
sanitarie da lui richieste
Il rilascio del permesso di soggiorno fa retroagire
il diritto all’assistenza sanitaria alla
data d’ingresso in Italia.
2] ISCRIZIONE
• Lo straniero è iscritto, unitamente ai suoi
familiari, negli elenchi degli assistibili
dell’ASL nel cui territorio ha la residenza
anagrafica o l’effettiva dimora.
Documenti necessari:
Permesso di soggiorno
Codice fiscale
Passaporto
Certificato di residenza
o autocertificazione di effettiva dimora
3] OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
I cittadini stranieri iscritti obbligatoriamente
al S.S.N. godono di parità di diritti e doveri
coi cittadini italiani, anche per quanto riguarda
l’obbligo contributivo per l’assistenza
sanitaria erogata dal S.S.N.
Non sono tenuti all’obbligo contributivo gli
stranieri in attesa del permesso di soggiorno
per motivi di asilo o umanitari.
4] VALIDITA’ TEMPORALE
La validità dell’iscrizione corrisponde alla
validità del permesso di soggiorno del quale
lo straniero è titolare. Alla scadenza del
permesso di soggiorno lo straniero deve esibire
alla ASL la documentazione attestante
l’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso
di soggiorno. In questo modo l’iscrizione
al S.S.N. verrà rinnovata.
L’iscrizione cessa del tutto - per scadenza del
permesso di soggiorno non rinnovabile - per
mancato rinnovo, revoca del permesso di
soggiorno o espulsione dello straniero.
STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
1] STRANIERI NON ISCRITTI MA REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
Agli stranieri non iscritti al SSN ma regolarmente
soggiornanti vengono assicurate le
prestazioni ospedaliere urgenti per le quali
devono essere corrisposte le relative tariffe al
momento della dimissione.
L’interessato può accedere anche a prestazioni
non urgenti, fermo restando il pagamento
preventivo della tariffa della prestazione
richiesta.
Per le prestazioni d’urgenza rimaste insolute,
l’ASL, l’Azienda Ospedaliera e le altre
strutture accreditate devono rivolgersi per
il relativo rimborso alla prefettura competente.
2] STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate,
nei presidi pubblici ed accreditati, le
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva.
Sono, in particolare garantiti:
a] la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le
cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio
1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n.
194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro
della sanità, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
b] la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
c] le vaccinazioni secondo la normativa e
nell’ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni;
d] gli interventi di profilassi internazionale;
e] la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventualmente bonifica
dei relativi focolai.
Tali prestazioni sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità
con i cittadini italiani.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul
soggiorno, non deve comportare alcun tipo
di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto. Il Ministero dell’Interno ha precisato
che il divieto di segnalazione non è inficiato
nemmeno dall’obbligo di referto di cui
all’art. 365 c.p. per due ragioni:
1] l’obbligo di referto ricorre solo in caso di
commissione di un delitto procedibile d’ufficio,
e tale non è il caso del reato di immigrazione
clandestina, avendo, questo, natura
contravvenzionale;
2] il comma 2 dell’art. 365 esonera il medico
dall’obbligo di referto qualora la segnalazione
esporrebbe la persona assistita a procedimento
penale.
Il Ministero ha colto l’occasione per precisare
anche che non è richiesta l’esibizione di
documenti inerenti al soggiorno per accedere
alle forme di tutela sanitaria previste
dall’art. 35.
ONERI DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni sanitarie urgenti sono erogate
senza oneri a carico dagli stranieri irregolarmente
presenti, se privi di risorse economiche.
IL CODICE S.T.P
Le prestazioni rese a stranieri non in regola
con il soggiorno vengono registrate utilizzando
un codice identificativo regionale a sigla
STP - Straniero Temporaneamente Presente,
a validità semestrale e rinnovabile in
caso di permanenza dello straniero in Italia.
Il codice STP è formato da 16 caratteri: 3 caratteri
per la sigla STP + 6 caratteri per il codice
ISTAT relativo alla Regione ed alla struttura
pubblica erogante le prestazioni + 7 caratteri
come numero progressivo attribuito
al momento del rilascio.
Il codice assegnato, riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, deve essere utilizzato sia
per la rendicontazione per il rimborso delle
prestazioni erogate dalle strutture accreditate
del SSN, sia per la prescrizione su ricettario
regionale di farmaci erogabili, a parità
di condizioni di partecipazione alla spesa
con i cittadini italiani, da parte delle farmacie
convenzionate.
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