MTM n°25
MEDICAL TEAM MAGAZINE
Anno 9 - Numero 1 - gen/apr 2010
Dibattito - Immigrazione
 


Nicoletta Alborino
Nicoletta Alborino


Anno 9 - Numero 1
gen/apr 2010

 

L’Italia nell’ultimo decennio ha costruito una politica sanitaria per gli immigrati di avanguardia, coerente con il mandato costituzionale [art. 32] e con un sistema sanitario di tipo universalistico ed equo [almeno sulla carta ma spesso anche nella prassi]


Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali




Immigrazione e Assistenza Sanitaria
«Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste [cioè quando sono la forza del debole]. Quando invece vedranno che non sono giuste [cioè quando sanzionano il sopruso del forte] essi dovranno battersi perché siano cambiate». Don Lorenzo Milani [1965]
di Nicoletta Alborino

LE INDICAZIONI DEL CONTESTO EUROPEO
Nel mese di settembre 2007 la Presidenza portoghese del Consiglio dell’Unione Europea ha promosso a Lisbona una Conferenza internazionale dal titolo significativo: “Health and Migration in the EU: better health for all in an inclusive society”. «L’Unione Europea ha bisogno e continuerà ad aver bisogno degli immigrati, per ragioni demografiche ed economiche. [...] Le politiche europee per l’immigrazione hanno bisogno di essere riviste [...] L’accesso all’assistenza sanitaria da parte di tutti deve essere considerato come un prerequisito per la salute pubblica in Europa ed un elemento essenziale per il suo sviluppo sociale, economico e politico, oltre che per la promozione dei diritti umani. Rivolgersi alla salute dei migranti non è solo una giusta causa umanitaria, ma è anche un bisogno per il raggiungimento di un miglior livello di salute e benessere di tutti coloro che vivono in Europa [...]». Alla fine del mese di novembre 2007, a Bratislava l’Ottava Conferenza dei Ministri Europei della Salute si è conclusa con una Dichiarazione in cui si legge che «... le misure sanitarie per i migranti che siano ben gestite, inclusa la salute pubblica, promuovono il benessere di tutti e possono facilitare l’integrazione e la partecipazione dei migranti all’interno dei Paesi ospitanti promuovendo l’inclusione e la comprensione, contribuendo alla coesione, aumentando lo sviluppo». In tale prospettiva si sottolinea l’invito, fatto precedentemente all’Assemblea del Parlamento Europeo, con la risoluzione 1.059 del 2006, «... di eliminare qualunque obbligo riservato al personale sanitario ... di fare rapporto ai poteri pubblici della presenza di immigrati irregolari».

IL CONTESTO ITALIANO
L’Italia nell’ultimo decennio ha costruito una politica sanitaria per gli immigrati di avanguardia, coerente con il mandato costituzionale [art. 32] e con un sistema sanitario di tipo universalistico ed equo [almeno sulla carta ma spesso anche nella prassi]. Dal 1998, con il T.U. sull’immigrazione si è stabilita la possibilità di accesso ai servizi sanitari in una ottica estremamente inclusiva: 9 stranieri con regolare permesso di soggiorno su 10 ha il diritto/dovere di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale [a parità di condizioni con i cittadini italiani] ed una parte minima ne ha, invece, facoltà attraverso una iscrizione volontaria. Coloro che ne sono esclusi [turisti, uomini d’affari con soggiorni brevi] devono avere un’assicurazione sanitaria privata, avendo comunque sempre garantiti gli interventi d’urgenza. Anche gli immigrati irregolari e clandestini hanno il diritto ad essere assistiti e non solo per l’urgenza ma anche per le cure essenziali [cioè quelle non gravi nell’immediato ma che se trascurate possono portare a situazioni critiche direttamente ed indirettamente], per interventi di prevenzione e di continuità assistenziale [in particolare per donne, bambini e per coloro con malattie infettive], attraverso il codice STP [Straniero Temporaneamente Presente]. Complessivamente, la salute degli immigrati è migliorata, non ci sono particolari e specifiche emergenze sanitarie, i costi sono relativamente contenuti, il sistema sanitario, nell’insieme, diventa più leggibile da parte di tutti i cittadini.
Molto spesso c’è una mancanza di conoscenza dei propri diritti da parte degli immigrati: non sanno come accedere alle cure urgenti e di pronto soccorso, alle cure ambulatoriali, a quelle riabilitative e preventive soprattutto a seguito dell’emanazione della legge del 14 luglio 2009 n.94 che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull’immigrazione
Di seguito si riportano alcune informazioni utili per poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
1] REQUISITI
Hanno obbligo di iscrizione al S.S.N.:
• Stranieri regolarmente soggiornanti che hanno in corso regolari attività lavorative [autonome o subordinate] o sono iscritti nelle liste di collocamento.
• Stranieri che hanno richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi, familiari, per asilo politico, umanitario, attesa adozione, affidamento, per acquisto della cittadinanza.
L’assistenza sanitaria e quindi l’iscrizione obbligatoria riguarda anche:
• Familiari a carico regolarmente soggiornanti
• Minori e stranieri iscritti al S.S.N.

IN PRESENZA DI TALI REQUISITI LO STRANIERO HA DIRITTO:
• Ad essere iscritto d’ufficio al S.S.N.
• All’erogazione immediata delle prestazioni sanitarie da lui richieste
Il rilascio del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria alla data d’ingresso in Italia.
2] ISCRIZIONE
• Lo straniero è iscritto, unitamente ai suoi familiari, negli elenchi degli assistibili dell’ASL nel cui territorio ha la residenza anagrafica o l’effettiva dimora.
Documenti necessari:
Permesso di soggiorno
Codice fiscale
Passaporto
Certificato di residenza o autocertificazione di effettiva dimora
3] OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
I cittadini stranieri iscritti obbligatoriamente al S.S.N. godono di parità di diritti e doveri coi cittadini italiani, anche per quanto riguarda l’obbligo contributivo per l’assistenza sanitaria erogata dal S.S.N.
Non sono tenuti all’obbligo contributivo gli stranieri in attesa del permesso di soggiorno per motivi di asilo o umanitari.
4] VALIDITA’ TEMPORALE
La validità dell’iscrizione corrisponde alla validità del permesso di soggiorno del quale lo straniero è titolare. Alla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero deve esibire alla ASL la documentazione attestante l’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno. In questo modo l’iscrizione al S.S.N. verrà rinnovata.
L’iscrizione cessa del tutto - per scadenza del permesso di soggiorno non rinnovabile - per mancato rinnovo, revoca del permesso di soggiorno o espulsione dello straniero.

STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
1] STRANIERI NON ISCRITTI MA REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
Agli stranieri non iscritti al SSN ma regolarmente soggiornanti vengono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione.
L’interessato può accedere anche a prestazioni non urgenti, fermo restando il pagamento preventivo della tariffa della prestazione richiesta.
Per le prestazioni d’urgenza rimaste insolute, l’ASL, l’Azienda Ospedaliera e le altre strutture accreditate devono rivolgersi per il relativo rimborso alla prefettura competente.
2] STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono, in particolare garantiti:
a] la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
b] la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c] le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d] gli interventi di profilassi internazionale;
e] la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

Tali prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto. Il Ministero dell’Interno ha precisato che il divieto di segnalazione non è inficiato nemmeno dall’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p. per due ragioni:
1] l’obbligo di referto ricorre solo in caso di commissione di un delitto procedibile d’ufficio, e tale non è il caso del reato di immigrazione clandestina, avendo, questo, natura contravvenzionale;
2] il comma 2 dell’art. 365 esonera il medico dall’obbligo di referto qualora la segnalazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Il Ministero ha colto l’occasione per precisare anche che non è richiesta l’esibizione di documenti inerenti al soggiorno per accedere alle forme di tutela sanitaria previste dall’art. 35.

ONERI DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni sanitarie urgenti sono erogate senza oneri a carico dagli stranieri irregolarmente presenti, se privi di risorse economiche.

IL CODICE S.T.P
Le prestazioni rese a stranieri non in regola con il soggiorno vengono registrate utilizzando un codice identificativo regionale a sigla STP - Straniero Temporaneamente Presente, a validità semestrale e rinnovabile in caso di permanenza dello straniero in Italia.
Il codice STP è formato da 16 caratteri: 3 caratteri per la sigla STP + 6 caratteri per il codice ISTAT relativo alla Regione ed alla struttura pubblica erogante le prestazioni + 7 caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
Il codice assegnato, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato sia per la rendicontazione per il rimborso delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del SSN, sia per la prescrizione su ricettario regionale di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.