MTM N° 2

 

MEDICAL TEAM MAGAZINE - Anno 1 - Numero 2 - nov/dic 2002

 


Contenzioso Comunitario
 


Giovanni Pellettieri
Giovanni Pellettieri,
Professore di Diritto del
Lavoro, all'Università di
Camerino e avvocato



7.000 euro agli specialisti
di Giovanni Pellettieri
Una soluzione per i medici specializzati tra il 1983 e il 1991:
riconoscere una borsa di studio annua omnicomprensiva di 7.000 euro

L’annosa questione, relativa al riconoscimento dei diritti dei medici che hanno conseguito la specializzazione nel periodo dal 1983 al 1991 senza ricevere alcuna borsa di studio, in violazione delle norme comunitarie, sembra avviata verso una possibile felice conclusione.
Infatti un disegno di legge, presentato in Senato il 6 Dicembre 2001, nel prendere atto della insufficienza degli interventi assunti dalle autorità centrali e dalle stesse Università per riparare ai guasti prodotti dal ritardato intervento del legislatore nazionale, prevede il riconoscimento, a favore di tutti coloro che possano attestare la frequenza dei corsi di specializzazione nel periodo predetto, di «una borsa di studio annua omnicomprensiva di importo pari a euro 7.000», e ciò a semplice domanda dell’interessato.
Il contenzioso nasce, invero, dal mancato immediato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie (75/362, 75/363, 82/76) che avevano riconosciuto agli specializzandi il diritto ad un trattamento economico adeguato: il D.LGS.275/91, di recepimento delle predette direttive, non provvedeva a sanare le situazioni pregresse.
Anche il più recente intervento legislativo (legge 370/99), che ha riconosciuto ai medici che hanno conseguito la specializzazione nel predetto periodo, una borsa di studio di 13 milioni di lire, non sembra aver rispettato il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, che l’obbligo di retribuire in maniera adeguata il periodo di formazione specialistica non deve soffrire alcuna limitazione: la legge, infatti, individua i beneficiari nei soli medici che, avendo adito l’autorità giudiziaria, hanno ottenuto una sentenza definitiva a loro favore (art.11).
Attualmente, il rapporto di specializzazione nasce da un contratto di formazione e lavoro, sottoscritto con le Università e le Regioni (di durata annuale, rinnovabile, «finalizzato all’acquisizione delle capacità professionali», inidoneo per l’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario nazionale e spendibile nei concorsi), spettando allo specializzando un «trattamento economico annuo omnicomprensivo» e la copertura assicurativa, a carico dell’ente.