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Giovanni
Pellettieri,
Professore di Diritto del
Lavoro, all'Università di
Camerino e avvocato
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7.000 euro agli specialisti
di Giovanni Pellettieri
Una soluzione per i medici specializzati tra il
1983 e il 1991:
riconoscere una borsa di studio annua omnicomprensiva di 7.000 euro
L’annosa questione, relativa al riconoscimento
dei diritti dei medici che hanno conseguito la specializzazione nel periodo
dal 1983 al 1991 senza ricevere alcuna borsa di studio, in violazione
delle norme comunitarie, sembra avviata verso una possibile felice conclusione.
Infatti un disegno di legge, presentato in Senato il 6 Dicembre 2001,
nel prendere atto della insufficienza degli interventi assunti dalle autorità
centrali e dalle stesse Università per riparare ai guasti prodotti
dal ritardato intervento del legislatore nazionale, prevede il riconoscimento,
a favore di tutti coloro che possano attestare la frequenza dei corsi
di specializzazione nel periodo predetto, di «una borsa di studio
annua omnicomprensiva di importo pari a euro 7.000», e ciò
a semplice domanda dell’interessato.
Il contenzioso nasce, invero, dal mancato immediato recepimento, da parte
dello Stato italiano, delle direttive comunitarie (75/362, 75/363, 82/76)
che avevano riconosciuto agli specializzandi il diritto ad un trattamento
economico adeguato: il D.LGS.275/91, di recepimento delle predette direttive,
non provvedeva a sanare le situazioni pregresse.
Anche il più recente intervento legislativo (legge 370/99), che
ha riconosciuto ai medici che hanno conseguito la specializzazione nel
predetto periodo, una borsa di studio di 13 milioni di lire, non sembra
aver rispettato il principio, più volte ribadito dalla Corte di
Giustizia, che l’obbligo di retribuire in maniera adeguata il periodo
di formazione specialistica non deve soffrire alcuna limitazione: la legge,
infatti, individua i beneficiari nei soli medici che, avendo adito l’autorità
giudiziaria, hanno ottenuto una sentenza definitiva a loro favore (art.11).
Attualmente, il rapporto di specializzazione nasce da un contratto di
formazione e lavoro, sottoscritto con le Università e le Regioni
(di durata annuale, rinnovabile, «finalizzato all’acquisizione
delle capacità professionali», inidoneo per l’accesso
ai ruoli del Servizio Sanitario nazionale e spendibile nei concorsi),
spettando allo specializzando un «trattamento economico annuo omnicomprensivo»
e la copertura assicurativa, a carico dell’ente.
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